OMOLOGAZIONI....

vediamoci CHIARO!!!!!

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  1. tweety-S-
     
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    intanto vi posto un ritaglio dell'articolo 78 del codice della strada dell'Aprile 2007:

    Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

    Questa INVECE la proposta di integrazione dell’articolo 78 da parte dell’Ascar (Associazione produttori e distributori di accessori e componenti per autoveicoli)

    2 bis. I commi precedenti non si applicano ai componenti ed ai dispositivi di equipaggiamento speciali, non previsti all’origine dalla Casa costruttrice del veicolo, omologati in Italia, ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea, per tipo e modello di veicolo Gli uffici provinciali della M.C.T.C. verificano che il componente od il dispositivo di equipaggiamento speciale sia debitamente marchiato all’origine con indicazione delle generalità del produttore e della omologazione ottenuta e, laddove questa sia stata rilasciata da altro Stato membro, ne venga allegata copia tradotta in lingua italiana asseverata dal produttore. Gli uffici provinciali della M.C.T.C. sottopongono a visita il veicolo al solo fine di verificare che il montaggio del componente o del dispositivo di equipaggiamento speciale sia stato attuato conformemente alle indicazioni contenute nella omologazione ed, in caso di esito positivo, provvedono all’aggiornamento dei dati interessati dalla modifica mediante l’emissione di una nuova carta di circolazione.
     
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0 replies since 11/6/2007, 14:24   163 views
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