Normativa e sanzioni...

...x chi sost. cerchi/gomme con misure non omologate...

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  1. zordman
     
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    Leggevo questi giorni sul Sole 24 ore, in risposta ad apposita domanda,
    a cosa si va incontro in caso di sostituzione di gomme (e di conseguenza cerchi)
    con altre/i di misure non omologate:

    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99.

    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


    Se si viene fermati son c.zzi, senza dimenticare cosa succede con l'altrui assicurazione
    in caso di incidente... :cry:

    Io ho montato i 18 da qualche giorno in attesa della visita di collaudo fissata per fine maggio
    e non sono proprio tranquillo... :wacko:

     
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  2. faraone
     
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    CITAZIONE (zordman @ 18/5/2007, 17:17)
    Leggevo questi giorni sul Sole 24 ore, in risposta ad apposita domanda,
    a cosa si va incontro in caso di sostituzione di gomme (e di conseguenza cerchi)
    con altre/i di misure non omologate:

    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99.

    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


    Se si viene fermati son c.zzi, senza dimenticare cosa succede con l'altrui assicurazione
    in caso di incidente... :cry:

    Io ho montato i 18 da qualche giorno in attesa della visita di collaudo fissata per fine maggio
    e non sono proprio tranquillo... :wacko:

    Per stare "tranquillo" dovresti rimettere tutto originale e montare i 18" soltanto il giorno in cui hai appuntamento in Motorizzazione ...... Se, per colmo di "sfi.....ducia" ti dovessero fermare proprio quel giorno, basta che tu dica che stai andando al collaudo per le ruote "alternative" e, al massimo, devi portare il libretto "in visione" a cose fatte .....
     
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  3. zordman
     
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    Si, condivido il tuo pensiero... li ho messi in anticipo perchè avevo forato
    due volte in una settimana e non mi andava di spendere ancora soldi su
    pneumatici oramai finiti... sto correndo il rischio e spero di dissuadere il
    gendarme di turno mostrandogli il foglio di prenotazione con relativi timbri.

    Spero solo di non fare qualche crash in questi giorni... SGRATT-SGRATT!!!! :unsure:
     
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2 replies since 18/5/2007, 16:17   159 views
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