nuova regolamentazione autovelox

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    MINISTERO DEI TRASPORTI

    DECRETO 15 Agosto 2007

    Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge
    3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del
    codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
    circolazione.

    IL MINISTRO DEI TRASPORTI
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    che disciplina i limiti di velocita';
    Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
    2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
    stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
    preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
    cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
    alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
    strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
    Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
    Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
    n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
    segnali luminosi;
    Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
    decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
    regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
    particolari;
    Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
    3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
    controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
    stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
    dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
    dinamica la velocita';
    Decreta:
    Art. 1.
    1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
    sulla rete stradale possono essere segnalate:
    a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
    b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
    c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
    veicoli.
    2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
    devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
    e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
    installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
    "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
    elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
    la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
    controllo.

    3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
    comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
    ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
    che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
    al comma 2.
    4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
    lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
    organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
    messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
    cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
    essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
    velocita" ovvero "rilevamento velocita".
    5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
    articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.



    Art. 2.
    1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
    devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
    viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
    garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
    locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
    postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
    relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
    vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
    intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
    messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km
    .
    2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
    informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
    indicazione di "fine".



    Art. 3.
    1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
    dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
    veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
    inseguimento".
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Roma, 15 agosto 2007

    Il Ministro dei trasporti
    Bianchi
    Il Ministro dell'interno
    Amato


    in poche parole, per sintetizzare, ora c'è l'obbligo per le FdO di mettere un cartello che indichi la presenza di un velox anche mobile.....
    se vi beccate una multa con un telelaser, ad esempio dopo un incrocio e dove non c'era il cartello che indica la presenza di un controllo elettronico della velocità, si può (teoricamente) fare ricorso con ottime probabilità di successo
     
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30 replies since 15/9/2007, 12:06   1040 views
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