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-France-.
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MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
in poche parole, per sintetizzare, ora c'è l'obbligo per le FdO di mettere un cartello che indichi la presenza di un velox anche mobile.....
se vi beccate una multa con un telelaser, ad esempio dopo un incrocio e dove non c'era il cartello che indica la presenza di un controllo elettronico della velocità, si può (teoricamente) fare ricorso con ottime probabilità di successo. -
danym.
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Tutto vero quello che dici...credo solo che non sarà sempre facile dimostrarlo..
Comunque mi sembra una buona cosa, visto che aumentano di giorno in giorno almeno ce lo segnalano
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F F 7 9.
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CITAZIONE (danym @ 15/9/2007, 13:48)Tutto vero quello che dici...credo solo che non sarà sempre facile dimostrarlo..
Comunque mi sembra una buona cosa, visto che aumentano di giorno in giorno almeno ce lo segnalano
si infatti il problema è proprio questo come fai a dimostrare che non c'era il cartello di avviso prima?! è la tua parola contro la loro .. se ti attacchi a quello per contestare la multa come può puoi il giudice controllare se hai ragione oppure no?!?! perche a me è successo proprio questo nell'ultima multa che ho preso... autovelox mobile fra l'altro anche nascosto compresi i poliziotti che erano dentro la macchina a luci spente in una zona oscura e poco visibile dalla strada erano praticamente mimetizzati.. mi sono accorto del tutto solo dal flash... perche anche l'autovelox mobile era praticamente occultato dietro la fine di una siepe, praticamente il tutto invisibile dalla strada...
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M1rko -A3-.
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scusate ma è già entrata in vigore sta legge?? . -
Mark-a3.
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a me è sucesso di vedere su una provinciale una'auto della polizia locale con la scritta luminosa "rallentare"...dopo 1 km c'era un'altra auto della polizia locale col velox posizionato sul finestrino...non ci credevo hai miei occhi....
cosi dovrebbero fare tutte le FdO.... -
giulio84.
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ad agosto ero a jesolo..e la metton il cartello x terra dove t avvisano del velox..ora finalmente vale x tutti...era l'ora..una cosa sensata...basta agli agguati . -
-France-.
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CITAZIONE (M1rko -A3- @ 16/9/2007, 11:40)scusate ma è già entrata in vigore sta legge??
è un decreto legge, in teoria (ma forse sbaglio) entro 60 gg deve essere convertito in leggeCITAZIONE (F F 7 9 @ 16/9/2007, 05:07)come fai a dimostrare che non c'era il cartello di avviso prima?! è la tua parola contro la loro
ci si munisce di una digitale (o un cellulare tecnologico) e fai un chiaro filmato del tratto di strada interessato..........
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Marcors4.
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Se cosi fosse sarebbe una buona svolta...ora io spero che questi metodi vengano utilizzati...anche perchè credo che la maggior parte delle persone non abbiano tempo di fare ricorso . -
Jay Kay.
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La regola esiste da sempre, solo che se ne fregano, anche perché chiunque riceva una multa, s'incazza e paga, non ci sono storie......vai poi a dimostrare che l'autovelox non era segnalato vai....... . -
Marco87xA6.
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CITAZIONE (Jay Kay @ 19/9/2007, 15:30)La regola esiste da sempre, solo che se ne fregano, anche perché chiunque riceva una multa, s'incazza e paga, non ci sono storie......vai poi a dimostrare che l'autovelox non era segnalato vai.......
since notizia interesante ma quoto jay kay..... -
-France-.
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http://www.quattroruote.it/news/articolo.c...canaleuscita=-1
ecco tutte le novità della nuova legge
la decurtazione di punti per chi supera di 10 km/h ma non oltre 40 km/h i limiti di velocità passa da due a cinque (invariata la sanzione di 148 euro);
ti pareva
Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) sarà punito con una multa aggiuntiva (che si aggiunge, cioè, alle sanzioni previste per le rispettive violazioni) di 200 euro
se ci beccano ai 55 km/h di sera in centro abitato, non più 35 euro bensì 235 di contravvenzione........cose da non crederci........
e se ci beccano ai 65 sono 340 euro di multa.......
per me questi sono impazziti, altro che prevenire gli incidenti, questo è l'ennesimo esempio di voler far cassa........ -
Mark-a3.
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CITAZIONE (-France- @ 4/10/2007, 14:23)http://www.quattroruote.it/news/articolo.c...canaleuscita=-1
ecco tutte le novità della nuova legge
la decurtazione di punti per chi supera di 10 km/h ma non oltre 40 km/h i limiti di velocità passa da due a cinque (invariata la sanzione di 148 euro);
ti pareva
Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) sarà punito con una multa aggiuntiva (che si aggiunge, cioè, alle sanzioni previste per le rispettive violazioni) di 200 euro
se ci beccano ai 55 km/h di sera in centro abitato, non più 35 euro bensì 235 di contravvenzione........cose da non crederci........
e se ci beccano ai 65 sono 340 euro di multa.......
per me questi sono impazziti, altro che prevenire gli incidenti, questo è l'ennesimo esempio di voler far cassa.......
mamma mia ogni giorno leggo o sento cattive notizie proveniente da quel xxxxxxx governo di xxxxx...
ma come si fa ad andare in giro con auto come la nostre che in seconda e dopo 4 secondi sei a 60 km/h...
. -
pacor67.
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CITAZIONE (Mark-a3 @ 4/10/2007, 21:22)CITAZIONE (-France- @ 4/10/2007, 14:23)http://www.quattroruote.it/news/articolo.c...canaleuscita=-1
ecco tutte le novità della nuova legge
la decurtazione di punti per chi supera di 10 km/h ma non oltre 40 km/h i limiti di velocità passa da due a cinque (invariata la sanzione di 148 euro);
ti pareva
Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) sarà punito con una multa aggiuntiva (che si aggiunge, cioè, alle sanzioni previste per le rispettive violazioni) di 200 euro
se ci beccano ai 55 km/h di sera in centro abitato, non più 35 euro bensì 235 di contravvenzione........cose da non crederci........
e se ci beccano ai 65 sono 340 euro di multa.......
per me questi sono impazziti, altro che prevenire gli incidenti, questo è l'ennesimo esempio di voler far cassa.......
mamma mia ogni giorno leggo o sento cattive notizie proveniente da quel xxxxxxx governo di xxxxx...
ma come si fa ad andare in giro con auto come la nostre che in seconda e dopo 4 secondi sei a 60 km/h...
Semplice Mark,si usa la testa!!!. -
magnagatti.
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Due sabati fa, sulla statale 46 da Schio a Vicenza, nel comune di Costabissara erano fermi e un km prima a terra c'era un cartello con scritto che stavano rilevando la velocità. . -
-France-.
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anche qua l'ho notato........speriamo però che non ci siano i soliti vigili "furbi"......... .